A partire dal 20 gennaio 2027, nell’Unione europea sarà applicabile il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine. Esso sostituirà l’attuale Direttiva 2006/42/CE e introdurrà nuovi requisiti per i produttori, gli importatori e gli altri operatori economici.

Il regolamento è particolarmente rilevante anche per i produttori svizzeri di macchine e impianti. Infatti, la Svizzera prevede di adeguare la propria Ordinanza sulle macchine (OMacch) al nuovo diritto europeo, con l’obiettivo di mantenere l’equivalenza normativa e limitare gli ostacoli tecnici al commercio. Circa il 50% delle esportazioni svizzere di macchine è destinato all’UE.

Oltre agli aspetti tecnici e normativi, anche la lingua svolge un ruolo importante. Le istruzioni, le informazioni di sicurezza, le avvertenze e gli altri documenti devono essere comprensibili per gli utenti e disponibili nelle lingue richieste dal mercato di destinazione.

 

Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento UE sulle macchine?

Il Regolamento (UE) 2023/1230 sarà applicabile nell’Unione europea a partire dal 20 gennaio 2027, data a partire dalla quale sostituirà la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

Parallelamente, in Svizzera è prevista una revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine. L’obiettivo è recepire in modo equivalente i principali requisiti del regolamento europeo e preservare l’accesso agevolato al mercato dell’UE.

Secondo il progetto attuale, la nuova Ordinanza sulle macchine dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al regolamento europeo.

Ciò significa che i produttori svizzeri non dovranno essere pronti soltanto per gli aspetti relativi a progettazione, conformità e sicurezza del prodotto, ma anche per i processi di documentazione, traduzione e gestione linguistica.

 

Cosa cambia con il nuovo regolamento sulle macchine 2027?

Il nuovo regolamento mantiene molti principi della direttiva attuale, ma tiene maggiormente conto della digitalizzazione, delle macchine connesse e delle nuove tecnologie.

La revisione svizzera prevede di recepire in modo equivalente anche questi sviluppi. Tra le principali novità figurano:

  • istruzioni digitali, che potranno essere fornite in formato elettronico a determinate condizioni;
  • nuove tecnologie e apprendimento automatico, maggiormente integrati nei requisiti di sicurezza;
  • cybersicurezza, in particolare quando manipolazioni di software o sistemi di controllo possono compromettere la sicurezza;
  • modifiche sostanziali apportate a macchine già immesse sul mercato;
  • nuove procedure di valutazione della conformità, che includono l’obbligo di coinvolgere un organismo esterno per determinate categorie di macchine;
  • documentazione digitale, compresi i documenti relativi alla conformità e alle quasi-macchine.

Per le aziende svizzere, quindi, il cambiamento non riguarda soltanto la tecnologia. Anche la documentazione multilingue, la traduzione e la gestione terminologica devono essere verificate per tempo.

 

Quali requisiti linguistici si applicano alle istruzioni?

Il regolamento europeo prevede che le istruzioni, le informazioni sulla sicurezza e altre informazioni specifiche siano:

  • redatte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato;
  • chiare;
  • comprensibili;
  • leggibili.

Anche le informazioni e le avvertenze, sia scritte che verbali, devono essere facilmente comprensibili dagli utenti.

Il progetto della nuova Ordinanza sulle macchine svizzera mira a recepire in modo equivalente gli obblighi previsti dal regolamento europeo.

Non è quindi sufficiente disporre di una semplice traduzione. Le informazioni tecniche devono essere linguisticamente adeguate al pubblico di riferimento e garantire precisione, coerenza e chiarezza.

Nel caso delle traduzioni tecniche, ciò riguarda in particolare la terminologia specialistica, le istruzioni operative, le avvertenze e le informazioni rilevanti per la sicurezza.

 

Quali lingue sono rilevanti per le macchine in Svizzera?

La Svizzera presenta una particolarità importante rispetto a molti altri mercati: è necessario considerare più lingue ufficiali.

Secondo le disposizioni generali svizzere sulla sicurezza dei prodotti, le informazioni relative a un prodotto devono essere redatte, in linea di principio, nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

In questo contesto sono rilevanti:

  • tedesco,
  • francese,
  • italiano.

In linea di principio, le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo devono essere redatti in tutte e tre le lingue ufficiali svizzere. È possibile utilizzare simboli al posto del testo, a condizione che forniscano informazioni sufficienti.

Tuttavia, occorre considerare un aspetto importante: se il diritto settoriale prevede regole linguistiche specifiche, queste prevalgono sulle disposizioni generali.

Poiché la nuova Ordinanza svizzera sulle macchine dovrebbe fare riferimento alle disposizioni linguistiche del regolamento UE, sarà opportuno verificare nuovamente i requisiti concreti nella versione definitiva dell’Ordinanza.

Per le aziende che commercializzano macchine in tutta la Svizzera è comunque consigliabile integrare fin dall’inizio il tedesco, il francese e l’italiano nella propria strategia documentale.

Quali regole valgono per le esportazioni nell’Unione europea?

Il regolamento sulle macchine non stabilisce un’unica lingua valida per l’intero mercato europeo.

La lingua richiesta dipende dalle disposizioni del Paese in cui la macchina viene commercializzata. Un produttore svizzero che esporta, ad esempio, in Germania, Francia, Italia, Spagna o nei Paesi Bassi deve quindi rispettare i requisiti linguistici di ciascun mercato.

Tra i documenti e le informazioni interessati possono rientrare:

  • istruzioni e manuali d’uso;
  • informazioni sulla sicurezza;
  • avvertenze;
  • informazioni riportate direttamente sulla macchina;
  • informazioni digitali per gli utenti;
  • istruzioni per l’assemblaggio;
  • dichiarazioni UE di conformità;
  • dichiarazioni UE di incorporazione.

Per un’azienda svizzera che opera in diversi mercati può quindi svilupparsi rapidamente un sistema documentale complesso, composto da numerose varianti di prodotto e versioni linguistiche.

 

Dal 2027 le istruzioni potranno essere fornite in formato digitale?

Sì. Il regolamento europeo consente espressamente di fornire le istruzioni in formato digitale. Anche il progetto svizzero prevede di adottare questo principio.

Devono tuttavia essere rispettate determinate condizioni.

Il produttore deve indicare chiaramente come accedere alle istruzioni digitali. Queste devono poter essere scaricate, stampate e salvate su un dispositivo elettronico.

Inoltre, devono rimanere disponibili online per il periodo previsto dal regolamento, in modo da poter essere consultate nel lungo periodo.

Se l’utilizzatore ne fa richiesta  al momento dell’acquisto, deve essere fornita una copia cartacea gratuitamente entro il termine previsto.

Per le macchine destinate anche a utilizzatori non professionali continuano a valere, inoltre, particolari requisiti relativi alle informazioni essenziali per la sicurezza.

La digitalizzazione modifica quindi la forma della documentazione, ma non i requisiti di chiarezza, comprensibilità, accessibilità e qualità linguistica.

 

Perché la gestione terminologica è così importante?

Il regolamento non prevede uno specifico sistema di gestione terminologica.

Tuttavia, nella pratica una terminologia coerente è particolarmente importante quando le informazioni sono distribuite tra numerosi documenti, varianti di prodotto e versioni linguistiche.

Un termine rilevante per la sicurezza, ad esempio, non dovrebbe essere tradotto in modo diverso:

  • nelle istruzioni;
  • nell’HMI o nel pannello di comando;
  • nelle avvertenze;
  • nella documentazione di manutenzione;
  • nei materiali di formazione;
  • in altri documenti tecnici.

Nel contesto svizzero questo tema è particolarmente rilevante, in quanto la documentazione deve già essere gestita in tedesco, francese e italiano, prima ancora di considerare le lingue necessarie per i mercati di esportazione.

Glossari, banche dati terminologiche, memorie di traduzione e processi di validazione ben definiti possono aiutare a garantire la coerenza della terminologia tra prodotti, documenti e lingue.

 

Quale ruolo possono svolgere l’IA, la traduzione automatica e il MTPE?

Il regolamento UE sulle macchine non prescrive un metodo di traduzione specifico.

Non impone quindi né una traduzione esclusivamente umana, né l’uso di una tecnologia specifica.

La domanda centrale non è quindi:

«Si può utilizzare l’IA per tradurre le istruzioni di una macchina?»

ma piuttosto:

«Quale processo di traduzione è più adatto al tipo di contenuto, alla sua importanza e al livello di rischio associato?»

Per grandi quantità di contenuti tecnici ripetitivi, le memorie di traduzione, la traduzione automatica e i processi MTPE controllati possono aumentare l’efficienza.

Nel caso di informazioni critiche per la sicurezza, di avvertenze o di terminologia tecnica complessa, un controllo umano e specialistico adeguato resta invece particolarmente importante.

La tecnologia può supportare il processo di traduzione. La responsabilità della conformità della documentazione rimane comunque in capo all’operatore economico competente.

 

 

È necessario ritradurre tutte le istruzioni esistenti?

Non necessariamente.

Tale necessità dipende, in particolare, dal momento in cui una macchina è stata immessa sul mercato e dalle disposizioni applicabili in quel momento.

Anche il progetto svizzero prevede delle disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato in conformità alla legislazione vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

In ogni caso, il 2026 rappresenta un buon momento per verificare i processi documentali esistenti.

Le aziende possono, ad esempio, chiedersi:

  1. In quali Paesi e regioni linguistiche della Svizzera vengono commercializzate le nostre macchine?
  2. Quali versioni linguistiche sono necessarie?
  3. La terminologia è coerente tra le istruzioni, l’HMI e le informazioni sulla sicurezza?
  4. Come vengono trasferite le modifiche del testo di partenza a tutte le versioni linguistiche?
  5. Come vengono messe a disposizione e mantenute nel tempo le istruzioni digitali?
  6. Quali processi di controllo e approvazione vengono utilizzati per i contenuti rilevanti per la sicurezza?

Per gamme di prodotti ampie, una preparazione progressiva è generalmente più efficiente di un adeguamento dell’ultimo momento.

 

Quali regole si applicano alle quasi-macchine?

Anche le quasi-macchine sono soggette ai nuovi requisiti.

In particolare, il regolamento europeo prevede che siano corredate da istruzioni per l’assemblaggio.

Tali istruzioni devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile dalla persona incaricata dell’incorporazione della quasi-macchina, in base a quanto stabilito dal mercato di riferimento, e devono essere chiare, comprensibili e leggibili.

Le istruzioni per l’assemblaggio possono essere fornite anche in formato digitale. In tal caso devono poter essere scaricate, stampate e salvate e devono rimanere accessibili online per il periodo previsto dal regolamento.

Il progetto svizzero prevede di recepire in modo equivalente anche gli obblighi corrispondenti relativi alle quasi-macchine.

 

Domande frequenti sul regolamento UE sulle macchine 2027 in Svizzera

Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento UE sulle macchine?

Il Regolamento (UE) 2023/1230 sarà applicabile nell’Unione europea a partire dal 20 gennaio 2027.

La Svizzera prevede una revisione totale della propria ordinanza sulle macchine per recepire in modo equivalente i principali requisiti europei. Il relativo progetto è ancora documentato come procedura di revisione.

Il regolamento UE sulle macchine si applica direttamente in Svizzera?

No. La Svizzera non fa parte dell’Unione europea e il regolamento non diventa quindi automaticamente diritto svizzero.

Tuttavia, la Svizzera prevede di adeguare la propria ordinanza sulle macchine per mantenere l’equivalenza normativa e facilitare l’accesso al mercato interno dell’UE.

In quali lingue devono essere redatte le istruzioni in Svizzera?

Secondo le disposizioni generali svizzere sulla sicurezza dei prodotti, le informazioni devono essere disponibili, in linea di principio, nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

Le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo devono essere generalmente disponibili in tedesco, francese e italiano, salvo specifiche disposizioni settoriali.

La versione definitiva della nuova Ordinanza sulle macchine svizzera dovrà essere verificata per confermare i requisiti specifici applicabili alle macchine.

I produttori svizzeri devono fornire le istruzioni in altre lingue quando esportano nell’UE?

Sì, a seconda del mercato di destinazione.

La lingua richiesta dipende dalle disposizioni del Paese di destinazione. Un produttore svizzero che esporta in più Stati membri potrebbe quindi aver bisogno di diverse versioni linguistiche della stessa documentazione tecnica.

Le istruzioni digitali saranno ammesse?

Sì. Il regolamento UE ne consente la fornitura a determinate condizioni. Il progetto svizzero mira a recepire tali disposizioni in modo equivalente.

Il regolamento impone una traduzione umana?

No. Il regolamento non stabilisce un metodo di traduzione specifico.

Ciò che conta è che le informazioni richieste siano chiare, comprensibili, leggibili e adeguate agli utenti interessati.

Quali regole si applicano alle quasi-macchine?

Le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio redatte in una lingua facilmente comprensibile alla persona incaricata del montaggio.

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